1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome, uno o più decreti legislativi per la disciplina di quanto previsto agli articoli 9, 11, 12, 14, 15, 16, 32, 35 e 36, nel rispetto delle disposizioni e dei princìpi e criteri direttivi della presente legge.
2. I decreti legislativi per la disciplina di quanto previsto agli articoli 9, 11, 12, 14, 15, 16 e 32 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, acquisiti i pareri dei Consigli nazionali delle categorie interessate e sentiti i rispettivi sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale.
3. I decreti legislativi per la disciplina di quanto previsto agli articoli 35 e 36 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNEL.