Art. 37.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome, uno o più decreti legislativi per la disciplina di quanto previsto agli articoli 9, 11, 12, 14, 15, 16, 32, 35 e 36, nel rispetto delle disposizioni e dei princìpi e criteri direttivi della presente legge.
      2. I decreti legislativi per la disciplina di quanto previsto agli articoli 9, 11, 12, 14, 15, 16 e 32 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, acquisiti i pareri dei Consigli nazionali delle categorie interessate e sentiti i rispettivi sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale.
      3. I decreti legislativi per la disciplina di quanto previsto agli articoli 35 e 36 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNEL.

 

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      4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di due mesi dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
      5. Qualora il termine di cui al comma 4 scada nel mese antecedente alla scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente ad esso, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di tre mesi.
      6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative di ciascuno di essi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura prevista dal presente articolo.